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Ultimo aggiornamento
4 Maggio 2009
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| R I N N O V O P A T E N T E |
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La tua Patente scade?
Adesso puoi prenotare la visita medica per il rinnovo della tua
patente di guida, scegliendo il giorno e l'orario più
adatto ai tuoi impegni!
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Migliorare i servizi offerti ai Clienti è da sempre
nostro obbiettivo, per questo abbiamo reso possibile la
prenotazione dell'esame per il rinnovo della patente dalle
pagine del nostro sito.
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Categoria patente |
Scadenza rinnovo secondo l'età |
meno di 50 anni |
più di 50 anni |
più di 60 anni |
più di 65 anni |
più di 70 anni |
| A |
10 |
5 |
5 |
5 |
3 |
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| B |
10 |
5 |
5 |
5 |
3 |
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| C |
5 |
5 |
5 |
2 |
2 |
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| D |
5 |
5 |
1 |
- |
- |
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| E |
la patente di categoria E (BE, CE, etc.) ha la stessa validità
della patente a cui è associata
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Calendario
Le visite mediche per il rinnovo della patente vengono effettuate
ogni
- 16:30 (Giovedì)
- 09:00 (Sabato)
Ducumenti
Per prenotare la visita, occorrono i seguenti ducumenti:
- fotocopia della patente di guida
- codice fiscale
- indicare un recapito telefonico (cellulare per conferma via SMS)
La prenotazione sarà confermata via E-Mail o SMS insieme
alla comunicazione dei costi per l'espletamento della pratica.
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P R E N O T A O R A !
Scrivere una E-Mail indirizzata a
segreteria@acialbano.it
Contattare la Segreteria
Tel +39 06 932.37.77
Tutti i servizi sono offerti secondo le condizioni
previste dai rispettivi regolamenti, che vengono spediti
insieme all'adesione http://www.aci.it/
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I N F O R M A Z I O N I
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Domande frequenti |
Risposte |
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Validità, durata e conferma di validità della patente
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Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento
del 50° anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che
hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata
a 5 anni. Tutte le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a
meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso,
sono valide per 3 anni.
Un regime particolare, con accertamenti medici intermedi più ravvicinati,
vige per coloro che, di età superiore a 60 o 65 anni, intendano guidare
autobus o autocarri/autotreni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
La patente D è valida solo fino al 65° anno di età.
Per la conferma della validità della patente, cioè per il cosiddetto
rinnovo, occorre effettuare innanzitutto un versamento di € 7,80 sul c.c. postale
n. 9001 del Dipartimento Trasporti Terrestri.
Munendosi di una marca da bollo di € 14,62 e portando con sé il codice fiscale,
bisogna poi sottoporsi a visita medica presso una delle autorità sanitarie
indicate dal Codice della Strada (ASL, medico militare, del Ministero della Sanità,
della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.), dando
dimostrazione dell'avvenuto pagamento, se dovuto, del compenso per tale visita, nella
misura e con le modalità stabilite dalle singole autorità sanitarie.
A seguito della visita con esito positivo, l'autorità sanitaria rilascia un
certificato medico con il quale si può guidare in Italia ma non all'estero.
Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato sulla patente, viene poi spedito
all'interessato dall'Ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri.
Circolare con patente scaduta di validità espone il trasgressore al pagamento
di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 143,19 ad un massimo di € 572,76
nonchè al ritiro della patente (art. 126 del codice della strada).
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Rinnovo all'estero della patente di guida italiana
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In base all'art.126 comma 5-bis del Codice della Strada, i cittadini italiani,
residenti o dimoranti in un Paese non UE per un periodo di almeno sei mesi,
possono rinnovare la patente di guida rivolgendosi alle autorità
diplomatico-consolari italiane.
Il rinnovo, che è sempre subordinato all'accertamento dei requisiti
psicofisici previsti dalle norme vigenti, avviene attraverso la certificazione
rilasciata dai medici fiduciari dell'Ambasciata o del Consolato italiani.
Sulla base di questa certificazione l'autorità diplomatico-consolare
rilascia un'attestazione di rinnovo della patente valida per il periodo di
permanenza all'estero; al rientro in Italia occorre provvedere al rinnovo
secondo la modalità normale sopra indicata.
Il rinnovo attraverso l'autorità diplomatico-consolare non è
applicabile ai casi previsti dall'articolo 119, commi 2-bis e 4.
In base alla circolare n.30/99 del Ministero dei Trasporti § 4, i titolari
di patente italiana che si stabiliscono in uno Stato dell'Unione Europea
possono rinnovare la patente esclusivamente presso l'autorità dello
Stato in cui assumono la residenza.
Si consiglia, in caso di necessità di ulteriori informazioni o
chiarimenti, di prendere contatto, per ragioni di specifica competenza
in materia di patenti di guida, con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Settore Trasporti
all'indirizzo e-mail urp@mint.rupa.it
oppure visitare il sito www.infrastrutturetrasporti.it.
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| Accedi a ACIALBANO |
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| Di che EURO sei? |
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Tutte le corrispondenze tra i codici
riportati sui libretti e le norme
EURO [tutti i dettagli ]
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| La tua PATENTE scade? |
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Prenota la visita medica per il rinnovo
della PATENTE di guida o nautica
[prenota ora ]
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